APR Alleanza Pescatori Ricreativi
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FAO Dipartimento Pesca
Codice di condotta per la pesca responsabile
(Code of Conduct for Responsible Fisheries)

Testo originale in inglese

Prefazione
Introduzione
Articolo 1: Natura e scopo del codice
Articolo 2: Obiettivi del codice
Articolo 3: Relazioni con altri organi internazionali
Articolo 4: Applicazione, controllo ed aggiornamento
Articolo 5: Esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo
Articolo 6: Principi generali
Articolo 7: Gestione della pesca
Articolo 8: Attività di pesca
Articolo 9: Sviluppo dell'acquacoltura
Articolo 10: Integrazione della pesca nella gestione delle aree costiere
Articolo 11: Attività del dopo cattura e commercio
Articolo 12: Ricerca alieutica 
Prefazione

Fin dall’antichità, la pesca è stata una delle maggiori risorse alimentari per l’umanità e fonte di occupazione e vantaggi economici per chi impegnato in questa attività. L’abbondanza delle risorse acquatiche fu considerata un illimitato dono della natura. Tuttavia, con la crescita delle conoscenze e lo sviluppo dinamico della pesca dopo la seconda guerra mondiale, questo mito è svanito davanti alla percezione che le risorse acquatiche, per quanto rinnovabili, non sono infinite e hanno bisogno di essere correttamente gestite, se vogliamo mantenere il loro contributo al benessere nutrizionale, economico e sociale della crescente popolazione mondiale.

La diffusa introduzione, alla metà degli anni ’70, delle zone economiche esclusive (EEZ) e l’adozione nel 1982, dopo lunghe riflessioni, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea), ha fornito una nuova struttura per una migliore gestione delle risorse marine. Il nuovo regime normativo dell’oceano ha dato agli Stati costieri diritti e responsabilità per la gestione e l’uso delle risorse della pesca all’interno delle loro EEZ, che comprendono circa il 90% delle zone di pesca nel mondo. Tale estensione della giurisdizione nazionale è stato un passo necessario ma insufficiente verso la gestione efficiente e lo sviluppo sostenibile della pesca. Molti Stati costieri continuano ad affrontare serie sfide, in carenza di esperienza e di risorse finanziarie e materiali, cercando di estrarre i maggiori vantaggi dalla pesca all’interno delle loro EEZ.

Negli ultimi anni, a livello mondiale, la pesca è divenuta un settore in sviluppo dinamico dell’industria alimentare guidata dal mercato e gli Stati costieri si sono sforzati di trarre vantaggio dalle loro nuove opportunità investendo in moderne flotte da pesca e stabilimenti di trasformazione, in risposta alla crescente domanda internazionale di pesce e prodotti della pesca. Dai tardi anni ’80 è però divenuto chiaro che le risorse della pesca non avrebbero potuto sostenere un tale rapido e spesso incontrollato sfruttamento e sviluppo, e che erano urgentemente necessari nuovi approcci alla gestione della pesca comprendenti considerazioni ambientali e di conservazione. La situazione è stata aggravata dalla comprensione che una pesca non regolata in alto mare, in alcuni casi comprendente specie ittiche sovrapposte e altamente migratrici, presenti dentro e fuori le EEZ, stava diventando un problema di crescente interesse.

Il Comitato sulla Pesca ( Committee on Fisheries - COFI ) nella sua diciannovesima sessione, nel marzo 1991, fu convocato per lo sviluppo di nuovi concetti che avrebbero dovuto condurre ad una pesca responsabile. Conseguentemente, la Conferenza Internazionale sulla Pesca Responsabile (International Conference on Responsible Fishing) , tenutasi a Cancun (Messico) nel 1992, richiese ancora alla FAO di preparare un Codice di Condotta internazionale per applicare queste indicazioni. Il risultato di questa conferenza, e particolarmente la Dichiarazione di Cancun, fu un importante contributo alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) del 1992, e in particolare alla sua Agenda 21. Conseguentemente fu convocata la Conferenza delle Nazioni Unite sugli stock ittici sovrapposti e sugli stock ittici altamente migratori (United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks) , per la quale la FAO fornì un importante supporto tecnico. Nel novembre 1993, alla ventisettesima sessione della Conferenza FAO fu adottato l’Accordo per la Promozione del Rispetto delle Misure Internazionali di Conservazione e Gestione da parte dei Pescherecci in Alto Mare (Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas). Notando questi ed altri importanti sviluppi nella pesca mondiale le strutture della FAO (FAO Governing Bodies) raccomandarono la formulazione di un Codice di Condotta per la Pesca Responsabile (Code of Conduct for Responsible Fisheries) globale, che avrebbe dovuto essere coerente con questi strumenti e, in maniera non obbligatoria, stabilire principi e standard applicabili alla conservazione, gestione e sviluppo di tutta la pesca. Il Codice, che è stato unanimemente adottato il 31 ottobre 1995 dalla Conferenza della FAO, fornisce la struttura necessaria agli sforzi nazionali ed internazionali, per assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi in armonia con l’ambiente. La FAO, in accordo con il suo mandato, è pienamente impegnata ad assistere gli Stati membri, ed in particolari i paesi in via di sviluppo, nella efficiente applicazione del Codice di Condotta per la Pesca Responsabile e riferirà alla comunità delle Nazioni Unite sui progressi conseguiti e sulle ulteriori azioni necessarie. 


Introduzione

La pesca, compresa l'acquacoltura, fornisce una risorsa vitale di cibo, di attività lavorative, ricreative, commerciali e di benessere economico per le persone di tutto il mondo, per le generazioni presenti e future, e dovrebbe perciò essere condotta in modo responsabile. Questo codice stabilisce principi e modelli internazionali di comportamento, per pratiche responsabili, al fine di assicurare un'effettiva conservazione, gestione e sviluppo delle risorse acquatiche viventi, con il dovuto rispetto per l'ecosistema e la biodiversità. Il Codice riconosce l'importanza nutrizionale, economica, sociale, ambientale e culturale della pesca, e l'interesse di tutto coloro che sono coinvolti nel settore della pesca. Il Codice tiene conto delle caratteristiche biologiche delle risorse e del loro ambiente, degli interessi dei consumatori e degli altri utenti. Gli Stati e tutti coloro che sono coinvolti nella pesca sono invitati ad applicare il Codice, rendendolo effettivo. 


Articolo 1 - Natura e scopo del codice

1.1 Questo Codice è volontario. Tuttavia, alcune sue parti si basano su importanti regole delle normative internazionali, tra cui quelle formulate nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea), del 10 Dicembre 1982*. Il codice contiene inoltre provvedimenti che potrebbero entrare o sono già entrati in vigore attraverso altri strumenti legali obbligatori fra le Parti, come l’Accordo per la Promozione del Rispetto delle Misure Internazionali di Conservazione e Gestione da parte dei Pescherecci in Alto Mare (Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas), del 1993, che, in accordo con i provvedimenti della conferenza FAO 15/93, paragrafo 3, fa parte integrante del codice.

* - "Ogni riferimento in questo Codice alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 o altri accordi internazionali s'intende senza pregiudizio alcuno circa la firma, ratifica o adesione di qualsivoglia Stato alla Convenzione o agli altri accordi."

1.2 Il Codice è globale negli scopi, ed è diretto ai membri ed ai non membri della FAO, agli enti od organizzazioni, governative e non, che operano nelle attività di pesca a livello subregionale, regionale e nazionale, e a tutte le persone che operano nella conservazione, gestione e sviluppo delle risorse della pesca, dai pescatori al personale coinvolto nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, agli altri utenti dell’ambiente acquatico in relazione alla pesca..

1.3 Il Codice propone principi e modelli applicabili alla conservazione, gestione e sviluppo di tutti i settori della pesca. Esso si occupa della cattura, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, dell'acquacoltura, delle attività di ricerca ittica, dell'integrazione della pesca nella gestione della fascia costiera

1.4 In questo Codice, il riferimento agli Stati include la Comunità Europea nelle materie di sua competenza, ed il termine pesca (fisheries) si applica ugualmente alla pesca di cattura e all’acquacoltura. 


Articolo 2 - Obiettivi del codice

Gli obiettivi del Codice sono:

a) stabilire principi, in accordo con le regole principali delle leggi internazionali, per attività di pesca responsabili, tenendo conto di tutti i loro importanti aspetti biologici. tecnologici. economici, sociali, ambientali e commerciali;
b) stabilire principi e criteri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche nazionali per una responsabile conservazione delle risorse della pesca, e per la gestione e sviluppo della pesca;
c) servire come strumento di riferimento per aiutare gli Stati a stabilire o a migliorare il sistema legale e istituzionale necessario per l’esercizio di una pesca responsabile nonché nella formulazione e sviluppo di misure appropriate;
d) costituire una guida che possa essere utilizzata, dove appropriato, nella formulazione e nell'attuazione di accordi internazionali e di altri strumenti legali, tanto obbligatori che volontari;
e) facilitare e promuovere cooperazioni tecniche, finanziarie e di altro tipo per la conservazione delle risorse di pesca e per la loro gestione e sviluppo;
f) promuovere il contributo della pesca alla sicurezza e alla qualità dell'alimentazione, dando priorità alle necessità nutrizionali delle comunità locali;
g) promuovere la protezione delle risorse acquatiche viventi, dei loro ambienti e delle aree costiere: h) promuovere il commercio del pesce e dei prodotti della pesca secondo le principali regole internazionali ed evitare l'uso di misure che ne costituiscano ostacolo;
i) promuovere la ricerca sulla pesca così come sugli ecosistemi associati e sui principali fattori ambientali;
j) fornire modelli di condotta a tutte le persone coinvolte nel mondo della pesca. 
Articolo 3 - Relazioni con altri organi internazionali

3. 1 Il Codice deve essere interpretato e applicato in conformità con le più importanti regole della legislazione internazionale, come espresso nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare, del 1982. In questo codice nulla pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati in base alle leggi internazionali come riportato nella Convenzione.

3.2 Il Codice deve anche essere interpretato ed applicato:

a) in accordo con le clausole principali dell’Accordo per l’Applicazione dei Provvedimenti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare (Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea), del 10 Dicembre 1982, Relativo alla Conservazione e Gestione degli Stock Ittici Sovrapposti e degli Stock Ittici Altamente Migratori (Relating to Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks);
b) in accordo con altre regole applicabili della legislazione internazionale, inclusi i rispettivi obblighi degli Stati riguardanti accordi internazionali di cui fanno parte;
c) in base alla Dichiarazione di Cancun del 1992, alla Dichiarazione di Rio del 1992 sull'Ambiente e lo Sviluppo e all’Agenda 21 adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), in particolare al Capitolo 17 dell'Agenda 21 , e ad altre importanti dichiarazioni e strumenti internazionali. 
Articolo 4 - Applicazione, controllo ed aggiornamento

4.1 Tutti i membri e non membri della FAO, entità della pesca e relative organizzazioni regionali, sub regionali, e globali, siano esse governative o non governative, e tutte le persone interessate alla conservazione, gestione e utilizzazione delle risorse della pesca, e al commercio dei pesci e dei prodotti della pesca, dovrebbero collaborare al rispetto e all'applicazione degli obiettivi e dei principi contenuti in questo Codice.

4.2 La FAO, in accordo col suo mandato nel sistema delle Nazioni Unite, controllerà l'applicazione e l'adempimento del Codice e i suoi effetti sulla pesca, ed il Segretariato riferirà di conseguenza al Comitato della Pesca (COFI). Tutti gli stati, siano essi membri o meno della FAO, così come le organizzazioni internazionali governative e non, dovrebbero attivamente collaborare con la FAO in questo lavoro.

4.3. La FAO, attraverso i suoi uffici competenti (Bodies), potrà rivedere il Codice, tenendo conto degli sviluppi nel campo della pesca e riferirà al COFI sulla applicazione dello stesso Codice.

4.4 Gli Stati e le organizzazioni internazionali, sia governative che non governative, dovrebbero promuovere la comprensione del Codice fra coloro coinvolti nella pesca includendo, dove possibile, l’introduzione di schemi che favoriscano l’accettazione volontaria del Codice e la sua effettiva applicazione. 


Articolo 5 - Esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo

5.1 La capacità dei paesi in via di sviluppo ad applicare le raccomandazioni di questo Codice di comportamento dovrebbero essere doverosamente tenute in considerazione

5.2 Al fine di raggiungere gli obiettivi di questo Codice ed appoggiarne la sua attiva applicazione, i paesi, le relative organizzazioni internazionali, governative e non governative, e le istituzioni finanziarie, dovrebbero dare pieno riconoscimento alle speciali circostanze e necessità degli Stati in via di sviluppo, inclusi in particolare i meno sviluppati, e gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole. Gli Stati, le relative organizzazioni intergovernative e non governative, nonché le istituzioni finanziarie si dovrebbero adoperare a favore della adozione delle misure riguardanti le necessità degli Stati in via di sviluppo, specialmente nelle sfere dell'assistenza tecnica e finanziaria, del trasferimento di tecnologia, della formazione e cooperazione scientifica e nell’accrescere la loro abilità a sviluppare le proprie attività di pesca così come a partecipare alla pesca d’altura, incluso l’accesso a detta pesca. 


Articolo 6 - Principi generali

6. 1 Gli Stati e gli utenti delle risorse acquatiche viventi dovrebbero conservare l'ecosistema acquatico. Il diritto di pescare porta con esso l'obbligo di fare ciò in modo responsabile così da assicurare l’effettiva conservazione e gestione delle risorse acquatiche.

6 2 L’amministrazione della pesca dovrebbe promuovere la conservazione della qualità, diversità e disponibilità delle risorse della pesca in quantità sufficienti per le presenti e le future generazioni nel contesto della sicurezza alimentare, dell’alleviamento della povertà e dello sviluppo sostenibile. Le misure gestionali dovrebbero non soltanto assicurare la conservazione delle specie bersaglio ma anche delle specie appartenenti al medesimo ecosistema o dipendenti da specie bersaglio o ad esse associate.

6. Gli Stati dovrebbero prevenire la sovrapesca, e l’eccessiva capacità di pesca e dovrebbero applicare le misure gestionali per assicurare che lo sforzo di pesca sia commisurato alle capacità produttive delle risorse della pesca e alla loro utilizzazione sostenibile. Gli Stati dovrebbero prendere delle misure per ristabilire le popolazioni ittiche nei limiti del possibile e quando appropriato

6.4 Le decisioni sulla conservazione e gestione della pesca dovrebbero essere basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile, tenendo anche presente la conoscenza tradizionale delle risorse e del loro habitat, così come i relativi fattori ambientali, economici e sociali. Gli Stati dovrebbero considerare come prioritaria la raccolta dei risultati e la ricerca, al fine di migliorare le conoscenze scientifiche e tecniche della pesca ivi inclusa l’interazione con l’ecosistema. Nel riconoscere la natura transnazionale dei confini di molti ecosistemi acquatici, gli Stati dovrebbero incoraggiare la cooperazione bilaterale e multilaterale nella ricerca.

6.5 Gli Stati e le organizzazioni amministrative della pesca regionali e subregionali dovrebbero applicare un approccio cautelativo alla conservazione, alla gestione, e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in modo da proteggerle e da difendere l’ambiente acquatico, tenendo conto delle migliori evidenze scientifiche disponibili. L’assenza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere usata come giustificativo per posporre o rinunciare ad adottare misure per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, e delle specie non bersaglio e del loro ambiente.

6.6 Pratiche e attrezzi della pesca selettivi e sicuri per l’ambiente dovrebbero essere ulteriormente sviluppati ed appropriatamente applicati al fine di mantenere la biodiversità e di conservare la struttura della popolazione e l 'ecosistema acquatico e proteggere la qualità del pesce. Dove esistano pratiche ed attrezzi della pesca correttamente selettivi e ambientalmente sicuri, questi dovrebbero essere riconosciuti e dovrebbe essere data loro la priorità nello stabilire le misure di conservazione e gestione della pesca. Gli Stati e gli utenti degli ecosistemi acquatici dovrebbero minimizzare lo spreco, la cattura delle specie non bersaglio, sia pesci che non, e l’impatto sulle specie associate o dipendenti.

6.7 La raccolta, il trattamento, la trasformazione e la distribuzione del pesce e dei prodotti della pesca dovrebbero essere attuati in modo che si mantengano il valore nutrizionale, la qualità e la sicurezza dei prodotti, che si riducano gli sprechi e si minimizzino gli impatti negativi sull'ambiente.

6.8 Tutti i cruciali habitat della pesca nell'ecosistema marino e d'acqua dolce, come zone umide, mangrovie, barriere, lagune, zone di accrescimento e di riproduzione, dovrebbero essere protetti e ristabiliti per quanto possibile e dove necessario. Sforzi particolari dovrebbero esser fatti per proteggere tali habitat da distruzione, degrado, inquinamento e altri impatti significativi che sono il risultato delle attività umane, che minacciano la salute e la vitalità delle risorse della pesca.

6.9 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che i loro interessi di pesca, inclusa la necessità di conservazione delle risorse, siano presi in considerazione nei molteplici usi delle zone costiere e che vengano integrati nella loro gestione, pianificazione e sviluppo.

6.10 Nell'ambito delle loro rispettive competenze e in conformità con la normativa internazionale, includendo la struttura delle organizzazioni o degli accordi subregionali o regionali per la conservazione e la gestione della pesca, gli Stati dovrebbero concordare e cooperare per la conservazione e gestione, ed adottare meccanismi efficaci di monitoraggio e controllo delle attività dei pescherecci e delle imbarcazioni di supporto alla pesca.

6.11 Gli Stati che autorizzino pescherecci ed imbarcazioni di supporto alla pesca a battere la loro bandiera dovrebbero esercitare un effettivo controllo su questi vascelli al fine di assicurare la corretta applicazione di questo Codice. Essi dovrebbero assicurare che l’attività di tali imbarcazioni non mini l’efficacia delle misure di conservazione e gestione prese in accordo con le leggi internazionali ed adottate a livello nazionale, subregionale, regionale o globale. Gli stati dovrebbero anche assicurare che le imbarcazioni battenti la loro bandiera soddisfino le loro prescrizioni concernenti la raccolta ed il conferimento dei dati relativi alla loro attività di pesca.

6.12 Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità con la normativa internazionale, gli Stati dovrebbero cooperare ai livelli subregionale, regionale e globale attraverso le organizzazioni di gestione della pesca e altri accordi internazionali, per la promozione della conservazione e della gestione e per garantire una pesca responsabile e l’efficace conservazione e protezione delle risorse acquatiche viventi nelle loro zone di distribuzione, tenendo conto del bisogno di misure compatibili in aree sia al di dentro che al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Tutto ciò attraverso le organizzazioni di gestione della pesca e altre organizzazioni internazionali, le quali prenderanno in considerazione la necessità di adottare misure compatibili per ciò che riguarda aree facenti parte o meno della giurisdizione nazionale.

6.13 Gli Stati dovrebbero, nei limiti permessi dalla loro normativa nazionale, assicurare la trasparenza dei processi decisionali e la tempestività delle soluzioni a problemi urgenti. Gli Stati, in conformità con le appropriate procedure, dovrebbero facilitare la consultazione e l'effettiva partecipazione dell'industria, dei lavoratori della pesca e delle organizzazioni ambientaliste o delle altre interessate, al processo decisionale, nel rispetto dello sviluppo delle normative e delle politiche relative alla gestione e allo sviluppo della pesca, al credito ed agli aiuti internazionali.

6.14 Il commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca dovrebbe essere condotto in accordo con i principi, diritti e obblighi stabiliti dall'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) e da altri accordi internazionali collegati. Gli Stati dovrebbero garantire che le loro politiche, i loro programmi e le loro attività collegate al commercio del pesce e dei prodotti della pesca non risultino in conflitto con i principi di tale Accordo e che non comportino degrado ambientale o un negativo impatto sociale e nutrizionale.

6.15 Gli Stati dovrebbero cooperare al fine di evitare conflitti. Qualsiasi conflitto relativo alle attività e pratiche della pesca andrebbe risolto in maniera tempestiva, pacifica e cooperativa, in accordo con quanto stabilito dagli accordi internazionali applicabili oppure risolto tramite accordo delle parti. In caso di vertenze pendenti su un conflitto, gli Stati coinvolti dovrebbero fare tutti gli sforzi per introdurre accordi provvisori di natura pratica che non dovrebbero in alcun modo pregiudicare il risultato finale di procedure di risoluzione del conflitto.

6.16 Gli Stati riconoscendo la superiore importanza per i pescatori e gli acquacoltori di capire la conservazione e la gestione delle risorse della pesca dalle quali dipendono, dovrebbero promuovere la consapevolezza di una pesca responsabile attraverso l’educazione e la formazione. Essi dovrebbero assicurare che i pescatori e gli acquacoltori siano coinvolti nel processo di formulazione ed applicazione delle politiche, anche guardando alla facilitazione dell’applicazione di questo Codice.

6.17 Gli Stati dovrebbero accertarsi che le attrezzature e gli equipaggiamenti da pesca, così come le attività della pesca stessa, siano in grado di garantire condizioni di lavoro e di sopravvivenza sicure, salubri e giuste, rispettando gli standard adottati a livello internazionale dalle relative organizzazioni internazionali.

6.18 Riconoscendo gli importanti contributi che la pesca artigianale e la piccola pesca apportano all'impiego di mano d'opera ed alla sicurezza di reddito e nutrizionale, gli Stati dovrebbero adeguatamente proteggere i diritti dei pescatori e degli operatori della pesca, in particolare coloro impegnati nella pesca di sussistenza, nella piccola pesca e in quella artigianale, per mezzi di sussistenza sicuri e giusti, per un accesso preferenziale, dove appropriato, ai territori ed alle risorse di pesca tradizionali nelle acque sotto la loro giurisdizione nazionale.

6.19 Gli Stati dovrebbero considerare l'acquacoltura, inclusa la pesca d’allevamento, come mezzo per promuovere la diversificazione del reddito e della dieta. Facendo ciò, gli Stati dovrebbero garantire che le risorse vengano usate in maniera responsabile e che gli impatti negativi sull'ambiente e sulle comunità locali risultino minimizzati. 


Articolo 7 - Gestione della pesca
7.1 Generalità
7.2 Obiettivi della gestione
7.3 Struttura e procedure di gestione
7.4 Raccolta di dati e consigli gestionali
7 .5 Approccio precauzionale
7.6 Misure di gestione
7.7 Applicazione
7.8 Istituti finanziari

7.1 Generalità

7.1.1 Gli Stati e tutti coloro che sono impegnati nella gestione della pesca dovrebbero, attraverso una politica e una cornice legale ed istituzionale appropriata, adottare misure per la conservazione e l’uso sostenibile a lungo termine delle risorse della pesca. Le misure di conservazione e di gestione, a livello locale, nazionale, subregionale e regionale, dovrebbero essere basate sulla miglior evidenza scientifica disponibile ed essere concepite con l'obiettivo di assicurare il mantenimento a lungo termine delle risorse della pesca a livelli che promuovano l’obiettivo della loro utilizzazione ottimale e che garantiscano la loro disponibilità per le generazioni presenti e future; le considerazioni a breve termine non dovrebbero compromettere tali obiettivi.

7.1.2 Nelle aree sotto giurisdizione nazionale, gli Stati dovrebbero cercare di identificare i soggetti locali relativi aventi legittimi interessi nell’uso e nella gestione delle risorse della pesca e stabilire accordi per consultarli al fine di acquisire la loro collaborazione per realizzare una pesca responsabile.

7.1.3 Per ciò che riguarda gli stock transnazionali, quelli che si sovrappongono, quelli altamente mobili e quelli d'altura, laddove questi vengano sfruttati da due o più Stati, gli Stati coinvolti, inclusi i relativi stati costieri nel caso degli stock che si sovrappongono e di quelli altamente mobili, dovrebbero cooperare tra loro per garantire l'effettiva conservazione e gestione delle risorse. Ciò potrà essere raggiunto, ove sia il caso, grazie alla costituzione di organizzazioni o accordi bilaterali, subregionali o regionali.

7.1.4 Le organizzazioni o gli accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, dovrebbero includere rappresentanze degli Stati nella cui giurisdizione esistono le risorse, così come rappresentanze degli Stati aventi un reale interesse alla pesca delle risorse al di fuori della giurisdizione nazionale. Laddove esista una organizzazione o accordo subregionale o regionale per la gestione della pesca ed abbia la competenza di stabilire misure per la gestione e la conservazione, quegli Stati dovrebbero cooperare divenendo membri di tali organizzazioni o partecipando a tali accordi, e partecipando attivamente al loro lavoro.

7.1 .5 Uno Stato che non faccia parte di una organizzazione subregionale o regionale per la gestione della pesca, o non partecipi ad un accordo subregionale o regionale per la gestione della pesca, dovrebbe comunque cooperare secondo quanto stabilito dai relativi accordi e leggi internazionali alla conservazione e gestione delle relative risorse della pesca dando applicazione ad ogni misura di conservazione e gestione adottata da tale organizzazione o accordo.

7.1.6 Rappresentanti delle organizzazioni, sia governative che non governative, interessate alla pesca devono ricevere l’opportunità di partecipare agli incontri delle organizzazioni e degli accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca come osservatori o, nel caso, in altra forma, in accordo con le procedure dell’organizzazione o dell’accordo interessati. Questi rappresentanti devono avere tempestivo accesso ai documenti e rapporti di tali incontri, fatte salve le regole procedurali di accesso a questi.

7.1.7 Gli Stati dovrebbero stabilire, nell’ambito delle proprie competenze e capacità, meccanismi efficaci per monitorare, vigilare e controllare la pesca e mezzi per assicurare il rispetto delle misure per la gestione e conservazione adottate dagli Stati stessi e dalle organizzazioni o accordi subregionali o regionali.

7.1.8 Gli Stati dovrebbero prendere misure per prevenire o eliminare l’eccessiva capacità di pesca e dovrebbero assicurare che i livelli di sforzo di pesca siano commisurati all’uso sostenibile delle risorse della pesca, come mezzo per assicurare l’efficacia delle misure di conservazione e gestione.

7.1.9 Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca dovrebbero assicurare trasparenza nel meccanismo di gestione della pesca e nel relativo processo decisionale.

7.10 Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca dovrebbero garantire la dovuta propaganda alle misure di gestione e conservazione e assicurare che le leggi, i regolamenti e le altre norme legali che governano la loro applicazione siano effettivamente diffuse in modo capillare. Le basi e gli scopi di queste misure dovrebbero essere spiegati agli utenti delle risorse al fine di facilitare la loro applicazione e di acquisire maggior appoggio per la loro applicazione.

7.2 Obiettivi della gestione

7.2.1 Riconoscendo che l'obiettivo principale della gestione e conservazione è l’uso sostenibile a lungo termine delle risorse della pesca, gli Stati e le organizzazioni ed accordi subregionali e regionali della pesca dovrebbero, tra l’altro, adottare misure appropriate, basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, concepite per mantenere o riportare gli stock a livelli in grado di produrre il massimo rendimento sostenibile, come definito da rilevanti fattori ambientali ed economici, incluse le speciali esigenze degli stati in via di sviluppo.

7.2.2 Tali misure dovrebbero garantire, tra l’altro, che

a) si eviti l'eccesso della capacità di pesca e lo sfruttamento degli stock rimanga economicamente fattibile;
b) le condizioni economiche nelle quali opera l'industria della pesca promuovano la pesca responsabile;
c) gli interessi dei pescatori, compresi quelli impegnati nella pesca di sussistenza, in quella artigianale e nella piccola pesca, vengano tenuti in considerazione;
d) venga conservata la biodiversità degli habitat acquatici e degli ecosistemi e vengano protette le specie a rischio;
e) venga permesso agli stock eccessivamente sfruttati di tornare ai livelli normali o, se nel caso, che vengano attivamente ristabiliti;
f) vengano valutati gli impatti negativi delle attività umane sulle risorse e, ove il caso, corretti;
g) venga minimizzato l'impatto dell'inquinamento, dei rifiuti, degli scarti, della pesca con attrezzature perdute o abbandonate, della pesca di specie non-bersaglio, sia ittiche che non, e l'impatto sulle specie associate o dipendenti, attraverso misure che garantiscano, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzazione di attrezzature ed equipaggiamenti da pesca che siano selettivi, convenienti e sicuri da un punto di vista ambientale.

7.2.3 Gli Stati dovrebbero valutare l' impatto dei fattori ambientali sugli stocks bersaglio e sulle specie appartenenti allo stesso ecosistema o dipendenti o associate agli stocks bersaglio e determinare la relazione tra le popolazioni nell'ecosistema.

7.3 Struttura e procedure di gestione

7.3.1 Per essere efficace, la gestione della pesca dovrebbe prendere in considerazione lo stock nella sua totalità e nella sua intera area di distribuzione, tenendo conto delle misure gestionali precedentemente stabilite e applicate nella regione stessa così come le caratteristiche biologiche dello stock. Le migliori evidenze scientifiche disponibili dovrebbero essere utilizzate per determinare, tra l’altro, l'area di distribuzione della risorsa e l'area attraverso la quale essa migra durante il suo ciclo vitale.

7.3.2 Al fine di gestire e conservare gli stocks ittici transnazionali, quelli che si sovrappongono, quelli migratori e quelli d'altura nelle loro aree di distribuzione, le misure di conservazione e gestione stabilite per tali stocks in accordo con le rispettive competenze dei relativi Stati oppure, ove sia il caso, attraverso organizzazioni ed accordi regionali e subregionali per la gestione della pesca, devono essere compatibili. Tale compatibilità deve essere raggiunta coerentemente con i diritti, le competenze e gli interessi degli Stati coinvolti.

7.3.3 Gli obiettivi di gestione a lungo termine dovrebbero essere tradotti in azioni di gestione, formulate come piani gestionali o altre strutture di gestione.

7.3.4 Gli Stati e, laddove opportuno, le organizzazioni e gli accordi regionali e subregionali per la gestione della pesca, dovrebbero incoraggiare e promuovere la cooperazione e il coordinamento internazionale su tutti i problemi della pesca, compresi la raccolta e lo scambio di informazioni, la ricerca ittica, la gestione e lo sviluppo.

7.3.5 Gli Stati che, attraverso un’organizzazione non competente, vorranno intraprendere qualsiasi azione che possa inficiare le misure di conservazione e gestione prese da competenti organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, dovrebbero consultarsi precedentemente con queste ultime e tenere giusto conto la loro posizione.

7.4 Raccolta di dati e consigli gestionali

7.4.1 Nel considerare l'adozione delle misure di conservazione e gestione, ci si dovrebbe basare sulla miglior evidenza scientifica disponibile al fine di valutare lo stato corrente delle risorse della pesca ed il possibile impatto su di esse delle misure proposte.

7.4.2 Dovrebbe essere promossa la ricerca come supporto alla conservazione e gestione della pesca, inclusa la ricerca sulle risorse e sugli effetti dei fattori climatici, ambientali e socioeconomici. Il risultato di tale ricerca dovrebbe essere reso noto alle parti interessate.

7.4.3 Dovrebbero essere promossi degli studi per l'accertamento dei costi, benefici ed effetti delle opzioni di gestione alternative concepite per la razionalizzazione della pesca e, in particolare, le misure relative all'eccesso di capacità di pesca e ai livelli eccessivi di sforzo di pesca.

7.4.4 Gli Stati dovrebbero garantire la raccolta ed il mantenimento di tempestive, complete ed affidabili statistiche sulle catture e sullo sforzo di pesca, in accordo con gli standards ed i metodi internazionali applicabili, in modo sufficientemente dettagliato da garantire analisi statistiche affidabili. Tali dati dovrebbero essere aggiornati regolarmente e verificati attraverso un sistema appropriato. Gli Stati dovrebbero compilare e diffondere tali dati coerentemente con i requisiti di segretezza applicabili.

7.4.5 Attraverso la raccolta dei dati, l'analisi e la ricerca, dovrebbe essere sviluppata una sufficiente conoscenza dei fattori socio economici e istituzionali al fine di garantire una gestione sostenibile della pesca e facilitare il raggiungimento degli obiettivi sociali ed economici.

7.4 .6 Gli Stati dovrebbero redigere dati scientifici di pesca e altri dati di supporto relativi agli stocks ittici di competenza di organizzazioni o accordi di pesca subregionali o regionali in un formato internazionalmente riconosciuto e successivamente fornirli puntualmente all’organizzazione o accordo. In caso di stocks che ricadano sotto la giurisdizione di più di uno Stato e per i quali non esista alcuna di queste organizzazioni o accordi, gli Stati interessati dovrebbero accordarsi sui meccanismi di cooperazione per compilare e scambiarsi i dati sopra descritti.

7.4.7 Le organizzazioni o accordi di pesca subregionali o regionali dovrebbero compilare i dati e renderli disponibili, coerentemente con i requisiti di segretezza applicabili, in maniera puntuale ed in un formato accettato da tutti i membri dì queste organizzazioni e da altre parti coinvolte, con le procedure concordate.

7 .5 Approccio precauzionale

7.5.1 Gli Stati dovrebbero applicare ampiamente l’approccio precauzionale alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse bioacquatiche al fine di proteggerle e di preservare l'ambiente acquatico. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe servire come scusa per rimandare o astenersi dal prendere provvedimenti di conservazione e di gestione.

7. 5. 2 Applicando l'approccio precauzionale, gli Stati dovrebbero tenere conto, tra l’altro, delle incertezze relative alle dimensioni e alla produttività degli stocks, dei livelli di riferimento, delle condizioni delle risorse dal punto di vista di detti livelli di riferimento, dei tassi e della distribuzione della mortalità di pesca, e degli impatti delle attività di pesca, inclusi gli scarti, sulle specie non bersaglio e associate o dipendenti, come anche delle condizioni ambientali e socioeconomiche.

7. 5. 3 Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca dovrebbero, sulla base della miglior evidenza scientifica disponibile, determinare tra l’altro:

a) i punti di riferimento del bersaglio per lo stock specifico e, al tempo stesso, le misure da prendere qualora essi vengano superati;
b) i punti di riferimento di limite per lo stock specifico e, al tempo stesso, le misure da prendere qualora essi vengano superati; quando ci si avvicina ad un punto di riferimento di limite, dovrebbero essere prese misure per assicurare che esso non venga superato.

7.5.4 In caso di attività di pesca nuove o di esplorazione, gli Stati dovrebbero adottare al più presto misure di conservazione e di gestione cautelative, compresi, tra l’altro, limiti di cattura e di sforzo di pesca. Tali misure dovrebbero rimanere in vigore finché non ci siano dati sufficienti a permettere la valutazione dell’impatto della pesca sulla sostenibilità di lungo periodo degli stocks; su questi devono inoltre essere applicate misure di conservazione e gestione basate su questa valutazione. Queste ultime misure dovrebbero, se appropriato, permettere il graduale sviluppo della pesca.

7.5.5 Nel caso in cui un fenomeno naturale risulti avere un impatto dannoso sullo stato delle risorse acquatiche viventi, gli Stati dovrebbero adottare misure di conservazione e gestione d'emergenza per assicurare che l'attività di pesca non acutizzi tale impatto negativo. Queste misure d'emergenza dovrebbero altresì essere adottate nel caso in cui l'attività di pesca rappresenti una grave minaccia alla sopravvivenza di tali risorse, Le misure d'emergenza dovrebbero avere carattere temporaneo e dovrebbero essere basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile.

7.6 Misure di gestione

7.6.1 Gli Stati dovrebbero assicurare che il livello delle attività di pesca autorizzato sia compatibile con lo stato delle risorse alieutiche.

7.6.2 Gli Stati dovrebbero adottare misure per garantire che nessun battello svolga attività di pesca se non autorizzato, coerentemente con quanto stabilito dalla regolamentazione internazionale sulla pesca d'altura o in conformità con la legislazione nazionale all'interno delle aree di giurisdizione nazionale.

7.6.3 Laddove esista un'eccessiva capacità di pesca, si dovrebbero stabilire dei meccanismi per ridurre la capacità stessa a livelli compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse alieutiche, in modo tale da assicurarsi che i pescatori operino in condizioni economiche che promuovano una pesca responsabile. Detti meccanismi dovrebbero comprendere il controllo della capacità delle flottiglie di pesca.

7.6.4 Dovrebbero essere esaminate le caratteristiche di tutte le attrezzature, i metodi e le pratiche di pesca e si dovrebbero prendere provvedimenti per assicurare che quelli non compatibili con la pesca responsabile siano eliminati e sostituiti con alternative più accettabili. In questo processo, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata all’impatto di tali misure sulle comunità di pescatori, inclusa la loro capacità di sfruttare la risorsa.

7.6.5 Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca dovrebbero regolare la pesca in modo tale da evitare il rischio di conflitto tra i pescatori che usano battelli, attrezzature e metodi di pesca differenti.

7.6.6 Nel decidere sull'uso, sulla conservazione e gestione delle risorse, si dovrebbero tenere in considerazione, ove il caso, e in accordo con le leggi e le regolamentazioni nazionali, le pratiche tradizionali, gli interessi e le necessità delle popolazioni autoctone e delle comunità pescherecce locali che dipendono strettamente dalle risorse della pesca per la propria sopravvivenza.

7.6.7 Nel valutare misure alternative di conservazione e gestione, si dovrebbe tenere in considerazione la loro opportunità economica ed il loro impatto sociale.

7.6.8 L'efficacia delle misure di conservazione e gestione e le loro possibili interazioni dovrebbero essere costantemente aggiornate. Tali misure dovrebbero, ove nel caso, essere rivedute o abolite alla luce delle nuove informazioni.

7.6.9 Gli Stati dovrebbero adottare le misure necessarie per minimizzare lo spreco, lo scarto, la cattura da parte di attrezzi da pesca perduti o abbandonati, la cattura di specie non bersaglio, sia pesci che non, e l’impatto negativo sulle specie associate o dipendenti, ed in particolare le specie in pericolo. Laddove opportuno, tali misure potranno includere misure tecniche riguardanti la dimensione dei pesci e delle maglie delle reti e le attrezzature, gli scarti, le stagioni chiuse alla pesca e le aree riservate alla pesca selettiva, in particolare alla pesca artigianale. Tali misure dovrebbero essere applicate, laddove il caso, per proteggere gli esemplari giovanili e i riproduttori. Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca dovrebbero promuovere, per quanto possibile, lo sviluppo e l'uso di attrezzi e tecniche selettivi, ambientalmente sicuri e convenienti.

7.6.10 Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, nell'ambito delle loro rispettive competenze, dovrebbero introdurre misure per le risorse esaurite e per quelle minacciate di esaurimento per il loro recupero. Si dovrebbe fare ogni sforzo per assicurare che queste risorse, e gli habitat critici per il loro benessere che siano stati messi a repentaglio dalla pesca o da altre attività umane, siano ripristinati.

7.7 Applicazione

7.7.1 Gli Stati dovrebbero garantire l’istituzione di un efficace struttura legale ed amministrativa di livello locale e nazionale per la conservazione delle risorse alieutiche e per la gestione della pesca.

7.7.2 Gli Stati dovrebbero garantire che le leggi e le regolamentazioni prevedano sanzioni, di severità tale da renderle efficaci, applicabili per le violazioni, come il rifiuto, il ritiro o la sospensione della licenza di pesca nell'eventualità di violazione delle norme vigenti per la conservazione e gestione.

7.7.3 Gli Stati, in conformità con le rispettive leggi nazionali, dovrebbero applicare misure efficaci di controllo, monitoraggio, vigilanza e rispetto delle norme, inclusi, laddove opportuno, programmi di osservazione, schemi d'ispezione e sistemi di monitoraggio dei pescherecci. Tali misure dovrebbero essere promosse e, dove opportuno, applicate dalle organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, in conformità con quanto disposto dalle proprie procedure.

7.7.4 Gli Stati e le organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, laddove opportuno, dovrebbero accordarsi sulle fonti di finanziamento delle loro attività, tenendo conto, tra l’altro, dei relativi benefici derivanti dalla pesca nonché delle differenti capacita dei paesi di garantire finanziamenti ed altri contributi. Laddove opportuno, e quando possibile, tali organizzazioni o accordi dovrebbero tendere a recuperare i costi della conservazione, della gestione e della ricerca sulla pesca

7.7.5 Gli Stati membri di organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, dovrebbero applicare le misure, concordate a livello internazionale e adottate nell’ambito di tali organizzazioni o accordi, atte a scoraggiare le attività di battelli battenti bandiera di Stati non membri o non partecipanti, impegnati in attività che minino l'efficacia delle misure di conservazione e gestione istituite da tali organizzazioni o accordi.

7.8 Istituti finanziari

7.8.1 Gli Stati dovrebbero, senza inficiare i relativi accordi internazionali, incoraggiare le banche e gli istituti finanziari a non esigere, come condizione necessaria all'ottenimento di un prestito o di una ipoteca, che i pescherecci o le imbarcazioni di supporto alla pesca battano bandiera diversa da quella dello stato a cui appartengono, dove ciò possa incrementare la possibilità di non conformità alle misure internazionali di conservazione e gestione. 


Articolo 8 - Attività di pesca
8.1 Doveri di tutti gli Stati
8.2 Doveri degli Stati Bandiera
8.3 Doveri degli Stati Porto
8.4 Attività di Pesca
8.5 Selettività delle attrezzature da pesca
8.6 Ottimizzazione dell’energia
8.7 Protezione dell'ambiente acquatico
8.8 Protezione dell'atmosfera
8.9 Porti e aree di attracco per i battelli da pesca
8.10 Abbandono di strutture ed altri materiali
8.11 Barriere artificiali e dispositivi di aggregazione dei pesci

8.1 Doveri di tutti gli Stati

8.1.1 Gli Stati dovrebbero garantire che solamente le operazioni di pesca da essi consentite vengano svolte nelle acque sotto propria giurisdizione e che tali operazioni vengano portate avanti in maniera responsabile

8.1.2 Gli Stati dovrebbero mantenere una registrazione, aggiornata ad intervalli regolari, di tutte le autorizzazioni di pesca da essi rilasciate.

8.1.3 Gli Stati dovrebbero conservare, in conformità con le pratiche e le procedure internazionalmente riconosciute, dati statistici, aggiornati ad intervalli regolari su tutte le operazioni di pesca da essi autorizzate.

8.1.4 Gli Stati dovrebbero, in conformità con le leggi internazionali e nell’ambito delle organizzazioni o accordi subregionali o regionali per la gestione della pesca, cooperare tra loro per istituire sistemi di monitoraggio, controllo, vigilanza ed esecuzione delle misure applicabili sulle operazioni di pesca ed attività correlate nelle acque al di fuori della loro giurisdizione nazionale.

8.1.5 Gli Stati dovrebbero assicurare che siano adottati standard sanitari e di sicurezza per tutte le persone occupate nell’ambito delle operazioni di pesca. Tali norme dovrebbero quanto meno soddisfare i requisiti minimi dei relativi accordi internazionali in merito alle condizioni di lavoro e di servizio.

8.1.6 Gli Stati dovrebbero adottare dei provvedimenti individualmente, insieme ad altri Stati o con le adeguate organizzazioni internazionali, allo scopo di integrare le operazioni di pesca nei sistemi di ricerca e salvataggio in mare.

8.1.7 Gli Stati dovrebbero, con programmi di educazione e di formazione, migliorare la preparazione e la competenza dei pescatori e, se nel caso, le loro qualifiche professionali. Tali programmi dovrebbero tenere conto degli standards e delle direttive internazionali convenuti.

8.1.8 Gli stati dovrebbero, laddove opportuno, conservare registrazioni dei pescatori, che contengano, se possibile, informazioni riguardanti il loro servizio e le loro qualifiche, inclusi i certificati di competenza, in conformità con le loro leggi nazionali.

8.1.9 Gli Stati dovrebbero garantire che le misure applicabili ai capitani e ad altri ufficiali aventi carichi pendenti per ciò che riguarda le operazioni dei battelli da pesca, prevedano provvedimenti che possano permettere, tra l’altro, il rifiuto, il ritiro e la sospensione dell'autorizzazione ad operare come capitani o ufficiali di un battello da pesca.

8.1.10 Gli Stati, con l'assistenza delle relative organizzazioni internazionali, dovrebbero sforzarsi per garantire, attraverso l’educazione e la formazione, che tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di pesca ricevano informazioni sui più importanti principi di questo Codice, come anche disposizioni sulle relative convenzioni internazionali e sugli standard ambientali e di altro tipo che siano essenziali per assicurare attività di pesca responsabile.

8.2 Doveri degli Stati Bandiera

8.2.1 Gli Stati Bandiera, dovrebbero conservare registrazioni dei battelli da pesca battenti la loro bandiera ed autorizzati ad essere usati per la pesca e dovrebbero indicare in queste registrazioni i dettagli dei battelli , la loro proprietà e l’autorizzazione di pesca.

8.2.2 Gli Stati Bandiera, dovrebbero garantire che nessun peschereccio battente la loro bandiera peschi in mare aperto o in acque sotto la giurisdizione di altri Stati senza che tali battelli abbiano ottenuto un Certificato di Immatricolazione e siano stati autorizzati a pescare dalle autorità competenti. Tali battelli dovrebbero portare a bordo il Certificato di Immatricolazione e la loro autorizzazione alla pesca.

8.2.3. I battelli autorizzati a pescare in mare aperto o in acque appartenenti alla giurisdizione di uno Stato diverso da loro Stato di bandiera, dovrebbero essere contrassegnati in conformità con sistemi di contrassegno dei battelli, uniformi ed internazionalmente riconoscibili, come le Specificazioni di Standard e le Direttive per il Contrassegno e l’Identificazione dei Pescherecci della FAO (FAO Standard Specifications and Guidelines for Marking and Identification of Fishing Vessels).

8.2.4 Le attrezzature da pesca dovrebbero essere marcate conformemente alla legislazione nazionale, in modo che il loro proprietario possa essere identificato. Le condizioni di marcatura delle attrezzature dovrebbero tenere in considerazione sistemi di marcatura uniformi e internazionalmente riconoscibili

8.2.5 Gli Stati Bandiera dovrebbero assicurare il rispetto delle adeguate prescrizioni di sicurezza per pescherecci e pescatori in conformità alle convenzioni internazionali , ai codici di regolamento internazionalmente riconosciuti ed alle direttive volontarie. Gli Stati dovrebbero adottare adeguate prescrizioni di sicurezza per tutte le piccole imbarcazioni non coperte da tali convenzioni internazionali , codici di regolamento o direttive volontarie.

8.2.6 Gli Stati non facenti parte dell’Accordo per la Promozione del Rispetto delle Misure Internazionali di Conservazione e Gestione da parte dei Pescherecci in Alto Mare (Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas), dovrebbero essere incoraggiati ad accettare l’Accordo e ad adottare leggi e regolamenti coerenti con i provvedimenti dell'Accordo.

8.2.7 Gli Stati Bandiera dovrebbero prendere provvedimenti coercitivi nei confronti dei pescherecci abilitati a battere la loro bandiera per i quali sia stata constatata l’avvenuta contravvenzione alle misure di conservazione e di gestione applicabili, compreso, dove appropriato, far diventare la contravvenzione a queste misure un reato sotto la loro legislazione nazionale. Le sanzioni applicabili per le suddette infrazioni dovrebbero essere abbastanza severe da essere efficaci per assicurare il rispetto di queste misure e scoraggiare le violazioni dovunque avvengano e dovrebbero privare gli autori delle infrazioni stesse dei profitti ricavati dalle proprie attività illegali. Tali sanzioni possono comprendere, per violazioni gravi, provvedimenti di rifiuto, ritiro o sospensione dell'autorizzazione di pesca.

8.2.8 Gli Stati Bandiera dovrebbero promuovere la stipula di assicurazioni da parte dei proprietari e dei noleggiatori di battelli da pesca. I proprietari ed i noleggiatori di battelli da pesca dovrebbero avere copertura assicurativa sufficiente a cautelare l'equipaggio degli stessi battelli ed i loro interessi, a indennizzare terze parti contro perdite o danni e a proteggere i loro interessi.

8.2.9 Gli Stati Bandiera dovrebbero garantire che l’equipaggio abbia il diritto di rimpatriare, tenendo conto dei principi stabiliti nella Convenzione di Rimpatrio dei Naviganti ( "Repatriation of Seafarers Convention -Revised-, 1987, No. 166).

8.2.10 Nel caso di incidente ad un battello da pesca o ad una persona imbarcata su un battello da pesca, lo Stato Bandiera del battello in questione dovrebbe fornire dettagli dell'incidente allo Stato di appartenenza di ogni elemento di nazionalità straniera imbarcato sul battello coinvolto nell’incidente. Tali informazioni dovrebbero anche, dove possibile, essere comunicate all'Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime Organization - IMO -).

8.3 Doveri degli Stati Porto

8.3.1 Attraverso misure stabilite dalla propria legislazione nazionale e in accordo con la regolamentazione internazionale, inclusi gli accordi e le intese internazionali applicabili, gli Stati Porto dovrebbero prendere le misure necessarie per raggiungere essi stessi ed aiutare altri Stati a raggiungere gli obiettivi di questo Codice, e dovrebbero rendere noti agli altri Stati i dettagli di questi regolamenti e misure da essi istituiti per questo scopo. Nel prendere queste misure lo Stato Porto non dovrebbe discriminare né nella forma né nella sostanza i battelli di nessun altro Stato.

8 3 Gli Stati Porto dovrebbero assicurare la giusta assistenza agli Stati Bandiera, in conformità con le leggi nazionali dello Stato Porto e di quelle internazionali, quando un battello da pesca si trovi volontariamente in un porto o in un terminale in mare aperto dello Stato Porto e lo Stato Bandiera del battello richieda allo Stato Porto assistenza in relazione al non rispetto di misure subregionali, regionali o globali di conservazione e gestione o di standard minimi internazionalmente concordati per la prevenzione dell’inquinamento e per la sicurezza, la salute e le condizioni di lavoro a bordo del battello da pesca.

8.4 Attività di Pesca

8.4.1 Gli Stati dovrebbero garantire che la pesca venga condotta nel rispetto della sicurezza della vita umana e della Regolamentazione dell’Organizzazione Marittima Internazionale per la Prevenzione di Collisioni in Mare (International Maritime Organization International Regulations for Preventing Collisions at Sea), così come dei requisiti stabiliti dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per l'organizzazione del traffico marittimo, la protezione dell’ambiente marino e la prevenzione di perdite o danni di attrezzature da pesca.

8.4.2 Gli Stati dovrebbero proibire l’uso di dinamite, veleni o altre simili pratiche di pesca distruttive.

8.4.3 Gli Stati dovrebbero prodigarsi per garantire che la documentazione relativa alle attività di pesca, il prelievo delle catture sia di pesci che di altre specie, e, anche in riferimento agli scarti, le informazioni richieste per la valutazione degli stocks decise dai relativi soggetti gestori, venga raccolta e sistematicamente inviata a questi soggetti. Gli Stati dovrebbero, più possibile, stabilire programmi, come osservatori o schemi di ispezione, al fine di promuovere il rispetto delle misure in vigore.

8.4.4 Gli Stati dovrebbero promuovere l'adozione di tecnologie appropriate tenendo conto delle condizioni economiche, per il miglior utilizzo e la cura delle catture trattenute.

8.4.5 Gli Stati, con i relativi gruppi industriali, dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e metodi operativi per ridurre gli scarti. L'utilizzo di attrezzature da pesca e di pratiche che comportano scarti delle catture dovrebbero essere scoraggiate, incoraggiando invece l’uso di attrezzature da pesca e di pratiche che accrescano il tasso di sopravvivenza dei pesce che riesce a scappare.

8.4.6 Gli Stati dovrebbero cooperare per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie, materiali e metodi operativi che minimizzino la perdita di attrezzature da pesca e l'effetto della pesca fantasma causata dalle attrezzature da pesca perse o abbandonate.

8.4.7 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che siano valutate le implicazioni di disturbo degli habitat prima dell’introduzione su scala commerciale di nuove attrezzature da pesca, nuovi metodi e pratiche in una determinata zona.

8.4.8 Dovrebbe essere promossa la ricerca sugli impatti ambientali e sociali delle attrezzature da pesca e, in particolare, sull'impatto di tali attrezzature sulla biodiversità e sulle comunità costiere di pesca.

8.5 Selettività delle attrezzature da pesca

8.5.1 Gli Stati dovrebbero esigere che le attrezzature, i metodi e le pratiche di pesca, per quanto possibile, siano sufficientemente selettivi da minimizzare lo spreco, gli scarti, la cattura di specie non bersaglio e l’impatto sulle specie dipendenti o associate e che lo scopo delle relative misure non venga aggirato da dispositivi tecnici. Gli Stati dovrebbero assicurare che le informazioni riguardanti nuovi sviluppi e requisiti vengano rese disponibili per tutti i pescatori.

8.5.2 Al fine di migliorare la selettività, gli Stati dovrebbero, al momento della stesura delle proprie leggi e regolamentazioni, tenere conto della gamma di attrezzature, metodi e strategie di pesca selettivi disponibili per l’industria.

8.5.3 Gli Stati e le relative istituzioni dovrebbero collaborare per lo sviluppo di metodologie standard per la ricerca sulla selettività di attrezzature, metodi e strategie di pesca.

8.5.4. Dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione internazionale in relazione ai programmi di ricerca per la selettività di attrezzature, metodi e strategie di pesca, per la diffusione dei risultati di tali programmi di ricerca e per il trasferimento di tecnologia.

8.6 Ottimizzazione dell’energia

8.6.1 Gli Stati dovrebbero promuovere lo sviluppo di standards appropriati e di linee guida che portino ad un più efficiente utilizzo dell’energia nelle attività del raccolto di pesca ed in quelle del dopo pesca nel settore specifico.

8.6.2 Gli Stati dovrebbero promuovere lo sviluppo ed il trasferimento di tecnologia in relazione all’ottimizzazione dell’energia nel settore pesca e, in particolare, incoraggiare i proprietari, i noleggiatori ed i gestori di battelli da pesca, a predisporre dispositivi per il risparmio d'energia sui loro battelli.

8.7 Protezione dell'ambiente acquatico

8.7.1 Gli Stati dovrebbero introdurre e rendere effettive leggi e regolamentazioni basate sulla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da parte delle Navi (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) del 1973, come modificato dal Protocollo del 1978 ad esso riferito (MARPOL 73/78).

8.7.2 I proprietari, i noleggiatori e i gestori di battelli devono garantire che i loro battelli siano dotati di equipaggiamenti appropriati come richiesto dal MARPOL 73/78 e dovrebbero considerare l'installazione a bordo di compattatori o inceneritori per il trattamento dei rifiuti e di altri scarti generati durante il normale servizio dei battelli.

8.7.3 I proprietari, i noleggiatori e i gestori di battelli dovrebbero minimizzare il carico a bordo di potenziali rifiuti attraverso appropriate pratiche di approvvigionamento.

8.7.4 L'equipaggio dei battelli dovrebbe essere pratico delle appropriate procedure di bordo al fine di assicurare che gli scarichi non superino i livelli stabiliti dal MARPOL 73/78. Tali procedure dovrebbero quanto meno includere lo smaltimento dei rifiuti oleosi ed il trattamento e la conservazione dei rifiuti di bordo.

8.8 Protezione dell'atmosfera

8.8.1 Gli Stati dovrebbero adottare standards e linee guida includenti provvedimenti per la riduzione delle sostanze dannose nell'emissione di gas di scarico.

8.8.2 I proprietari, i noleggiatori e i gestori di battelli dovrebbero garantire che le proprie unità siano equipaggiate con dispositivi per la riduzione di emissione di sostanze dannose per l'ozono. I membri dell'equipaggio di battelli da pesca responsabili di tali dispositivi dovrebbero essere pratici del loro buon funzionamento e manutenzione a bordo.

8.8.3 Le autorità competenti dovrebbero prendere le disposizioni necessarie per eliminare progressivamente l'utilizzo dei clorofluorocarboni (CFC) e dei prodotti intermedi, quali gli idroclorofluorocarboni (HCFC) negli impianti di raffreddamento dei pescherecci, assicurandosi che i cantieri navali e tutti coloro che lavorano nel settore della pesca siano informati di tali disposizioni e vi si adeguino.

8.8.4 I proprietari o i gestori di pescherecci dovrebbero prendere adeguati provvedimenti per riadattare le imbarcazioni esistenti con prodotti per la refrigerazione alternativi ai clorofluorocarboni ed agli idroclorofluorocarboni e con prodotti alternativi agli Halons negli impianti antincendio. Questi prodotti sostitutivi dovrebbero essere inseriti tra le specificazioni stabilite per tutte le nuove imbarcazioni.

8.8.5. Gli Stati, i proprietari, i noleggiatori e i gestori di battelli da pesca, così come i pescatori, dovrebbero seguire le linee guida internazionali per l'eliminazione dei CFC, degli HCFC e degli Halons.

8.9 Porti e aree di attracco per i battelli da pesca

8.9.1 Nella progettazione e costruzione di porti e di aree di attracco, gli Stati dovrebbero, tra l’altro, tenere in considerazione che:

a) sia fornito rifugio sicuro per i battelli da pesca e strutture di servizio adeguate per battelli, venditori e acquirenti;
b) siano fornite scorte sufficienti di acqua potabile e strutture sanitarie:
c) siano introdotti sistemi di smaltimento dei rifiuti, incluso lo smaltimento di oli, acque oleose ed attrezzature da pesca;
d) sia minimizzato l’inquinamento derivante dalle attività di pesca e da fonti esterne;
e) siano stabiliti accordi per la lotta agli effetti dell’erosione e dell’insabbiamento.

8.9.2 Gli Stati dovrebbero istituire una struttura istituzionale per la selezione o il miglioramento dei siti per i porti adibiti alle imbarcazioni da pesca, la quale comprenda la consultazione tra le autorità responsabili della gestione delle zone costiere.

8.10 Abbandono di strutture ed altri materiali

8.10.1 Gli Stati dovrebbero garantire che gli standard e le linee guida per la rimozione di strutture eccedenti al largo della costa, stabiliti dalla Organizzazione marittima Internazionale (IMO) vengano rispettati. Gli Stati dovrebbero anche assicurare che le autorità di pesca competenti vengano consultate prima che vengano prese decisioni sull’abbandono di strutture e altri materiali da parte delle relative autorità.

8.11 Barriere artificiali e dispositivi di aggregazione dei pesci

8.11.1 Gli Stati dovrebbero, ove opportuno, elaborare politiche per accrescere le popolazioni ittiche e per accrescere le opportunità di pesca attraverso l’uso di strutture artificiali, collocate con il dovuto riguardo per la sicurezza della navigazione, sopra o al livello del fondo marino o in superficie. Dovrebbe essere promossa la ricerca sull’utilizzo di tali strutture, compreso l’impatto sulle risorse viventi marine e sull’ambiente.

8.11.2 Gli Stati dovrebbero assicurare che, al momento della selezione del materiale da utilizzare per la creazione di barriere artificiali come anche nella selezione della localizzazione geografica di tali barriere, venga rispettato quanto disposto dalle relative convenzioni internazionali per l'ambiente e per la sicurezza della navigazione.

8.11.3 Gli Stati dovrebbero, nell'ambito dei piani della gestione delle zone costiere, stabilire sistemi di gestione per le barriere artificiali e per i dispositivi di aggregazione del pesce. Questi sistemi di gestione dovrebbero richiedere l'approvazione per la costruzione e lo sviluppo di tali barriere e dispositivi e tenere in considerazione gli interessi dei pescatori, compresi quelli artigianali e quelli di sussistenza.

8.11.4 Gli Stati dovrebbero garantire che le autorità responsabili dell'archiviazione di dati cartografici e carte nautiche per la navigazione, come anche le relative autorità ambientali, vengano informate in anticipo del posizionamento o della rimozione di barriere artificiali o di dispositivi di aggregazione del pesce. 


Articolo 9 - Sviluppo dell'acquacoltura
Articolo 9.1 Sviluppo responsabile dell'acquacoltura sotto la giurisdizione nazionale
Articolo 9.2 Sviluppo responsabile dell'acquacoltura in ecosistemi acquatici transnazionali
Articolo 9.3 Uso delle risorse genetiche acquatiche
Articolo 9.4 Acquacoltura responsabile a livello di produzione

9.1 Sviluppo responsabile dell'acquacoltura, inclusa la pesca basata sull’allevamento, in zone sottoposte a giurisdizione nazionale

9.1.1 Gli Stati dovrebbero creare, mantenere e sviluppare adeguate strutture amministrative e legali che facilitino lo sviluppo dell’acquacoltura responsabile.

9.1.2. Gli Stati dovrebbero promuovere la gestione e lo sviluppo responsabile dell'acquacoltura, compresa la preventiva valutazione scientifica degli effetti dello sviluppo dell'acquacoltura sulla diversità genetica e sull'integrità dell'ecosistema, basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili.

9.1 .3. Gli Stati dovrebbero produrre e aggiornare regolarmente piani e strategie per lo sviluppo dell'acquacoltura per assicurare che tale sviluppo sia ecologicamente sostenibile e per permettere l'uso razionale delle risorse condivise dall’acquacoltura e da altre attività.

9.1.4 Gli Stati dovrebbero garantire che la sopravvivenza delle comunità locali ed il loro accesso alle zone di pesca non vengano negativamente condizionati dallo sviluppo dell'acquacoltura.

9.1.5 Gli Stati dovrebbero istituire procedure efficaci specifiche per l'acquacoltura, per intraprendere valutazioni e controlli ambientali adeguati al fine di minimizzare i cambiamenti ecologici negativi e le relative conseguenze economiche e sociali derivanti dal prelievo dell'acqua, dall’uso del terreno, dallo scarico degli effluenti, dall’utilizzo di prodotti farmaceutici e sostanze chimiche e da altre attività legate all'acquacoltura.

9.2 Sviluppo responsabile dell'acquacoltura, inclusa la pesca basata sull’allevamento, in ecosistemi acquatici transnazionali.

9.2.1 Gli Stati dovrebbero proteggere gli ecosistemi acquatici transnazionali favorendo una gestione responsabile dell'acquacoltura nella propria giurisdizione nazionale e cooperando nella promozione delle pratiche di acquacoltura sostenibile.

9.2.2 Gli Stati dovrebbero, nel rispetto degli Stati confinanti e in conformità con le leggi internazionali, garantire la scelta responsabile delle specie, dell'ubicazione e della gestione delle attività di acquacoltura che potrebbero influenzare gli ecosistemi acquatici transnazionali.

9.2.3 Gli Stati dovrebbero consultarsi , nei modi appropriati, con gli Stati confinanti, prima di introdurre specie alloctone in ecosistemi acquatici transnazionali.

9.2.4 Gli Stati dovrebbero istituire adeguati meccanismi, come database e reti informative telematiche, per raccogliere e diffondere i dati relativi alle proprie attività di acquacoltura, al fine di facilitare la cooperazione per la pianificazione dello sviluppo dell’acquacoltura a livello nazionale, subregionale regionale e globale.

9.2.5 Gli Stati dovrebbero cooperare nello sviluppo di appropriati meccanismi, quando richiesti, per monitorare gli impatti delle pratiche utilizzate in acquacoltura.

9.3 Uso delle risorse genetiche acquatiche per l'acquacoltura, inclusa la pesca basata sull’allevamento.

9.3.1 Gli Stati dovrebbero conservare la diversità genetica e mantenere l'integrità delle comunità e degli ecosistemi acquatici attraverso un'adeguata gestione. In particolare dovrebbero sforzarsi di ridurre al minimo gli effetti nocivi prodotti dall'introduzione nelle acque di specie non indigene o di stock geneticamente modificati utilizzati per l'acquacoltura, inclusa la pesca basata sull’allevamento, soprattutto quando vi siano forti probabilità che queste specie non indigene o questi stock geneticamente modificati si diffondano in acque sottoposte tanto alla giurisdizione dello Stato di origine quanto di quella di altri Stati. Gli Stati dovrebbero, ogniqualvolta sia possibile, promuovere provvedimenti tesi a minimizzare effetti negativi dal punto di vista genetico e sanitario e ad evitare gli effetti della fuga dei pesci di allevamento sugli stock selvatici naturali.

9.3.2 Gli Stati dovrebbero cooperare per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei codici internazionali di comportamento e di procedura riguardanti l'introduzione e i trasferimenti di organismi acquatici.

9.3.3 Allo scopo di ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie, come pure altri effetti nocivi, sugli stock naturali e su quelli allevati, gli Stati dovrebbero incoraggiare l'adozione di pratiche appropriate per il miglioramento genetico degli stock da riproduzione, per l’introduzione di specie non indigene e per la produzione, la vendita, il trasporto di uova, larve o avannotti, stock da riproduzione o altro materiale vivente. Gli Stati dovrebbero facilitare l'elaborazione e l'applicazione di adeguate procedure e codici di condotta nazionali a questo riguardo.

9.3.4 Gli Stati dovrebbero promuovere l'uso di procedure appropriate per la selezione degli stock da riproduzione e per la produzione di uova, larve ed avannotti.

9.3.5 Gli Stati dovrebbero, laddove opportuno, promuovere la ricerca e, quando fattibile, lo sviluppo delle tecniche di coltura delle specie in via d'estinzione, al fine di proteggere, ricostituire e migliorare i loro stock, tenendo conto dell'urgente bisogno di conservare la diversità genetica delle specie in via d'estinzione.

9.4 Acquacoltura responsabile a livello di produzione

9.4.1 Gli Stati dovrebbero promuovere pratiche responsabili per l'acquacoltura in supporto delle comunità rurali e delle organizzazioni di produttori ed allevatori.

9.4.2 Gli Stati dovrebbero promuovere la partecipazione attiva degli allevatori e delle loro comunità nello sviluppo di pratiche responsabili di gestione dell'acquacoltura.

9.4.3 Gli Stati dovrebbero promuovere sforzi per il miglioramento della selezione e dell'uso di mangimi, additivi e fertilizzanti appropriati.

9.4.4 Gli Stati dovrebbero promuovere pratiche efficaci di gestione degli allevamenti e della salute dei pesci favorendo misure igieniche e vaccini. Dovrebbe essere garantito l'uso sicuro, efficace e minimo di presidi terapeutici, ormoni e farmaci, antibiotici e altre sostanze chimiche per il controllo delle malattie.

9.4.5 Gli Stati dovrebbero regolare in acquacoltura l'uso di input di sostanze chimiche pericolose per la salute umana e l’ambiente

9.4.6 Gli Stati dovrebbero richiedere che lo smaltimento di scarti come le interiora, i fanghi, i pesci morti o malati, l’eccesso di farmaci veterinari e gli altri input chimici pericolosi, non costituisca un pericolo per la salute umana e l’ambiente.

9.4.7 Gli Stati dovrebbero garantire la sicurezza alimentare dei prodotti dell’acquacoltura e promuovere sforzi per il mantenimento della qualità dei prodotti e migliorarne il valore prestando particolare attenzione prima e durante il raccolto di pesca ed il trattamento in loco, nell'immagazzinamento e nel trasporto dei prodotti. 


Articolo 10 - Integrazione della pesca nella gestione delle aree costiere
Articolo 10.1 Quadro istituzionale
Articolo 10.2 Misure politiche
Articolo 10.3 Cooperazione regionale
Articolo 10.4 Applicazione della Gestione della zona costiera

10.1 Quadro istituzionale

10.1.1 Gli Stati dovrebbero garantire che venga adottata una politica appropriata in ambito legale ed istituzionale al fine di raggiungere l'uso sostenibile ed integrato delle risorse tenendo conto della fragilità dell'ecosistema e della natura finita delle loro risorse naturali e delle necessità delle comunità costiere

10.1.2 In vista degli usi multipli della zona costiera, gli Stati dovrebbero garantire che rappresentanti del settore della pesca e delle comunità pescherecce vengano consultate durante il processo decisionale e coinvolti nelle altre attività relative alla gestione, pianificazione e sviluppo della zona costiera.

10.1.3 Gli Stati dovrebbero sviluppare, come appropriato, strutture istituzionali e legali al fine di determinare i possibili usi delle risorse costiere e di governare l'accesso ad esse tenendo in considerazione i diritti delle comunità pescherecce costiere e le loro pratiche tradizionali, per quanto compatibile con lo sviluppo sostenibile.

10.1.4 Gli Stati dovrebbero facilitare l'adozione di pratiche di pesca che evitino conflitti tra i fruitori delle risorse della pesca e tra questi e gli altri fruitori della zona costiera.

10.1.5 Gli Stati dovrebbero promuovere l’istituzione di procedure e meccanismi, al livello amministrativo adeguato, per sedare conflitti che sorgano nel settore della pesca e tra fruitori delle risorse della pesca ed altri fruitori della zona costiera.

10.2 Misure politiche

10.2.1 Gli Stati dovrebbero promuovere la creazione della pubblica consapevolezza sul bisogno di protezione e gestione delle risorse costiere e la partecipazione nel processo di gestione di tutti gli interessati.

10.2.2 Al fine di assistere il processo decisionale sulla distribuzione e sull'uso delle risorse costiere, gli Stati dovrebbero promuovere la valutazione dei loro rispettivi valori tenendo conto de fattori culturali, sociali ed economici.

10.2.3 Nell’adottare le politiche per la gestione delle zone costiere, gli Stati dovrebbero tenere conto dei rischi e delle incertezze del caso.

10.2.4 Gli Stati dovrebbero, nei limiti delle proprie capacità, stabilire o promuovere l'istituzione di sistemi di monitoraggio dell'ambiente costiero come parte del processo di gestione costiera, utilizzando parametri fisici, chimici. biologici, economici e sociali.

10.2.5. Gli Stati dovrebbero promuovere la ricerca multidisciplinare in supporto della gestione della zona costiera, in particolare sugli aspetti ambientali, biologici, economici, sociali, legali ed istituzionali.

10.3 Cooperazione regionale

10.3.1 Gli Stati aventi zone costiere confinanti dovrebbero cooperare l’uno con l’altro per facilitare l'uso sostenibile delle risorse costiere e la conservazione dell'ambiente.

10.3.2 Nel caso di attività che possano avere effetti ambientali transnazionali negativi sulle zone costiere, gli Stati dovrebbero:

a) fornire tempestivamente informazioni e, se possibile, dare anticipatamente notifica agli Stati potenzialmente coinvolti;
b) consultarsi con questi Stati il più presto possibile.

10.3.3 Gli Stati dovrebbero cooperare a livello subregionale e regionale al fine di migliorare la gestione delle zone costiere.

10.4 Applicazione

10.4.1 Gli Stati dovrebbero istituire meccanismi per la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali coinvolte nella pianificazione, sviluppo, conservazione e gestione delle zone costiere.

10.4.2 Gli Stati dovrebbero garantire che l’autorità o le autorità rappresentative del settore della pesca nel processo di gestione costiera abbiano le adeguate capacità tecniche e risorse finanziarie. 


Articolo 11 - Attività del dopo cattura e commercio
Articolo 11.1 Utilizzo responsabile del pesce
Articolo 11.2 Commercio internazionale responsabile
Articolo 11.3 Leggi e regolamentazioni relative al commercio del pesce

11.1 Utilizzo responsabile del pesce.

11.1.1 Gli Stati dovrebbero adottare misure appropriate per garantire il diritto dei consumatori a pesce e prodotti della pesca sicuri, salubri e non adulterati.

11.1.2 Gli Stati dovrebbero stabilire e mantenere operativi i sistemi nazionali per la sicurezza e la garanzia di qualità al fine di proteggere la salute del consumatore e prevenire la frode commerciale.

11.1.3 Gli Stati dovrebbero fissare standard minimi per la garanzia di sicurezza e qualità ed accertarsi che questi standard vengano effettivamente applicati nell'intero settore. Dovrebbero promuovere l'applicazione di standard di qualità concordati nel contesto della Commissione del Codice Alimentare FAO/WHO (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission) e di altre relative organizzazioni o accordi.

11.1.4 Gli Stati dovrebbero cooperare per il raggiungimento dell'armonizzazione o del riconoscimento reciproco, o di entrambi, delle misure sanitarie nazionali e dei programmi di certificazione, come appropriato, ed esplorare le possibilità di istituzione di agenzie di certificazione e controllo reciprocamente riconosciute.

11.1.5 Gli Stati dovrebbero tenere giusto conto del ruolo sociale ed economico del settore della pesca del dopo-cattura nella formulazione di politiche nazionali per lo sviluppo e l'utilizzazione sostenibili delle risorse alieutiche.

11.1.6 Gli Stati e le relative organizzazioni dovrebbero sponsorizzare la ricerca nella tecnologia della pesca e nella garanzia di qualità e sostenere progetti per il miglioramento del trattamento del dopo pesca, tenendo in considerazione l'impatto economico, sociale, ambientale e nutrizionale di tali progetti.

11.1.7 Gli Stati. riconoscendo l'esistenza di differenti sistemi di produzione, dovrebbero, attraverso la cooperazione e facilitando lo sviluppo ed il trasferimento delle appropriate tecnologie, assicurare che i metodi di trattamento, di trasporto e di immagazzinamento siano ambientalmente validi.

11.1.8 Gli Stati dovrebbero incoraggiare tutti coloro che sono coinvolti nel trattamento, distribuzione e commercio del pesce a:

a) ridurre le perdite e gli scarti del dopo-cattura;
b) migliorare l’uso delle catture accidentali in quanto coerente con le pratiche di gestione responsabile della pesca;
c) utilizzare le risorse, specialmente l’acqua e l’energia, soprattutto il legno, in modo ambientalmente valido.

11.1.9 Gli Stati dovrebbero incoraggiare l’uso dei pesci per il consumo umano, e promuovere il consumo umano del pesce quando appropriato.

11.1.10 Gli Stati dovrebbero cooperare per facilitare la produzione dei prodotti di valore aggiunto da parte dei paesi in via di sviluppo.

11.1.11 Gli Stati dovrebbero garantire, attraverso il miglioramento dell'identificazione dell'origine del pesce e dei prodotti della pesca commercializzati, che il commercio nazionale ed internazionale del pesce e dei prodotti della pesca si accordi a pratiche appropriate di gestione e conservazione.

11.1.12 Gli Stati dovrebbero garantire che gli effetti ambientali delle attività del dopo-cattura vengano tenuti in considerazione nello sviluppo delle relative norme di legge, regolamentazioni e politiche senza creare distorsioni di mercato.

11.2 Commercio internazionale responsabile.

11.2. 1 I provvedimenti di questo Codice dovrebbero essere interpretati ed applicati in accordo con i principi, i diritti e gli obblighi stabiliti nell'Accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization - WTO).

11.2.2 Il commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e l’uso responsabile delle risorse acquatiche viventi.

11 2.3 Gli Stati dovrebbero assicurare che le misure riguardanti il commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca siano trasparenti, basati, quando possibile, sull’evidenza scientifica, ed in accordo con le regole internazionalmente concordate.

11.2.4 Le misure relative al commercio del pesce adottate dagli Stati per proteggere la vita o la salute umana o animale, gli interessi dei consumatori o l’ambiente, non dovrebbero essere discriminatorie e dovrebbero essere in accordo con le regole del commercio internazionalmente concordate, in particolare i principi, i diritti e gli obblighi stabiliti dall'Accordo sull’Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) e dall’Accordo sulle Barriere Tecniche al Commercio (Agreement on Technical Barriers to Trade) del WTO.

11.2.5 Gli Stati dovrebbero liberalizzare maggiormente il commercio del pesce e dei prodotti della pesca, eliminando le barriere e le distorsioni al commercio quali le tasse doganali, le quote e barriere non tariffarie, in conformità ai principi, diritti e doveri stabiliti dall'Accordo del WTO.

11.2.6 Gli Stati non dovrebbero creare, direttamente o indirettamente, ostacoli inutili o nascosti al commercio tali da limitare la libertà di scelta del fornitore da parte del consumatore, o da ridurre l'accesso al mercato.

11.2.7 Gli Stati non dovrebbero condizionare la possibilità dei mercati ad accedere alle risorse. Questo principio non preclude la possibilità di accordi di pesca tra Stati che includano provvedimenti relativi all'accesso alle risorse, al commercio ed all'accesso ai mercati, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca scientifica e ad altri elementi relativi.

11.2.8 Gli Stati non dovrebbero correlare l'accesso ai mercati all'acquisto di tecnologie specifiche o alla vendita di altri prodotti.

11.2.9 Gli Stati dovrebbero cooperare come stabilito dai relativi accordi internazionali che regolano il commercio delle specie in via d'estinzione.

11.2.10 Gli Stati dovrebbero sviluppare accordi internazionali per il commercio di esemplari vivi laddove esista il rischio di danno ambientale negli Stati esportatori o importatori.

11.2.11 Gli Stati dovrebbero cooperare per promuovere l'adesione e l'effettiva applicazione dei relativi standards internazionali per il commercio dei pesci e dei prodotti della pesca e per la conservazione delle risorse acquatiche viventi.

11.2.12 Gli Stati non dovrebbero minare le misure di conservazione delle risorse acquatiche viventi al fine di guadagnare vantaggi commerciali o di investimento.

11.2.13 Gli Stati dovrebbero cooperare per sviluppare regole e standards internazionalmente accettabili per il commercio dei pesci e dei prodotti della pesca in accordo con i principi, i diritti e gli obblighi stabiliti nell'accordo del WTO.

11.2.14 Gli Stati dovrebbero cooperare vicendevolmente e partecipare attivamente nei relativi forum regionali e multilaterali, come il WTO, al fine di garantire un equo e non discriminatorio commercio dei pesci e dei prodotti della pesca, così come la generale adesione alle misure di conservazione multilateralmente concordate.

11.2.15 Gli Stati, le agenzie di aiuto, le banche per lo sviluppo multilaterale e le altre relative organizzazioni internazionali dovrebbero assicurare che le loro politiche e pratiche, relative alla promozione del commercio internazionale del pesce e alla produzione per l'esportazione non generino degrado o impatti negativi sui diritti e sulle necessità nutrizionali della popolazione per la cui salute il pesce risulti critico e per coloro per i quali risorse di cibo comparabili non siano subito disponibili o accessibili.

11.3 Leggi e regolamentazioni relative al commercio del pesce.

11.3.1 Leggi, regolamentazioni e procedure amministrative applicabili ai commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca dovrebbero essere trasparenti, il più possibile semplici, di facile comprensione e, laddove il caso, basate sull’evidenza scientifica.

11.3.2 Gli Stati, in conformità con le proprie leggi nazionali, dovrebbero facilitare l’adeguata consultazione e la partecipazione dell'industria, come di gruppi ambientali e dei consumatori nello sviluppo e nell’applicazione delle leggi e delle regolamentazioni relative al commercio del pesce e dei prodotti della pesca.

11.3.3 Gli Stati dovrebbero semplificare le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative applicabili al commercio del pesce e dei prodotti della pesca senza mettere a rischio la loro efficacia.

11.3.4 Quando uno Stato introduca modifiche nei requisiti legali riguardanti il commercio del pesce e dei prodotti della pesca con altri Stati, dovrebbero essere forniti sufficiente tempo ed informazioni per permettere agli Stati ed ai produttori coinvolti di introdurre, come appropriato, nelle loro procedure le necessarie modifiche. Sarebbe auspicabile, a questo scopo, la consultazione con gli Stati coinvolti in tempo utile per l’applicazione delle modifiche. Dovrebbe essere data giusta considerazione alla richiesta di deroga temporanea da tali obblighi da parte dei paesi in via di sviluppo.

11 .3.5 Gli Stati dovrebbero periodicamente revisionare le leggi e le regolamentazioni applicabili al commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca al fine di determinare se le condizioni che erano alla base della loro introduzione sussistano ancora.

11.3.6 Gli Stati dovrebbero armonizzare il più possibile gli standards applicabili al commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca in accordo con i relativi provvedimenti internazionalmente riconosciuti.

11.3.7 Gli Stati dovrebbero raccogliere, diffondere e scambiare tempestivamente accurate e pertinenti informazioni statistiche sul commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca attraverso le relative istituzioni nazionali ed organizzazioni internazionali.

11.3.8 Gli Stati dovrebbero prontamente notificare gli Stati interessati, il WTO e le altre appropriate organizzazioni internazionali, sullo sviluppo e sulle modifiche delle leggi, regolamentazioni e procedure amministrative applicabili al commercio internazionale del pesce e dei prodotti della pesca. 


Articolo 12 - Ricerca alieutica

12.1 Gli Stati dovrebbero riconoscere che la pesca responsabile richiede la disponibilità di solide basi scientifiche per assistere gli amministratori della pesca e le altre parti interessate nel processo decisionale. Gli Stati, quindi, dovrebbero assicurare che venga condotta un'adeguata ricerca su tutti gli aspetti della pesca inclusa la biologia, ecologia, tecnologia e scienza ambientale, scienze economiche, scienze sociali, acquacoltura e scienza della nutrizione. Gli Stati dovrebbero garantire la disponibilità di strutture di ricerca e fornire un'adeguata formazione e una struttura professionale ed istituzionale per condurre la ricerca, tenendo conto delle speciali esigenze dei paesi in via di sviluppo.

12.2 Gli Stati dovrebbero creare una struttura istituzionale adeguata per determinare la ricerca applicata richiesta e il suo uso adeguato.

12.3 Gli Stati dovrebbero garantire che i dati derivanti dalla ricerca vengano analizzati, e che i risultati di tali analisi vengano pubblicati, rispettando la loro segretezza dove appropriato, e distribuiti in maniera comprensibile e tempestiva al fine di rendere disponibile la migliore evidenza scientifica come contributo alla conservazione, gestione e sviluppo della pesca. In mancanza di adeguate informazioni scientifiche, una ricerca adeguata dovrebbe essere iniziata il più presto possibile.

12.4 Gli Stati dovrebbero raccogliere dati affidabili ed accurati necessari per valutare lo stato dell'ecosistema e delle risorse alieutiche, inclusi i dati sulla pesca accidentale, sugli scarichi e sugli sprechi. Laddove opportuno, questi dati dovrebbero essere forniti ai relativi Stati e alle organizzazioni della pesca subregionali, regionali e globali, nei tempi dovuti e con il dovuto livello di aggregazione..

12.5 Gli Stati dovrebbero essere in grado di monitorare e valutare lo stato degli stocks sotto la propria giurisdizione, incluso l'impatto dei cambiamenti dell'ecosistema derivanti dalla pressione di pesca, dall’inquinamento o dalle alterazione dell'habitat. Dovrebbero inoltre dotarsi della capacità di ricerca necessaria per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici o ambientali sugli stocks ittici e sugli ecosistemi acquatici.

12.6 Gli Stati dovrebbero sostenere e rafforzare le capacità di ricerca nazionali per soddisfare gli standard scientifici riconosciuti.

12.7 Gli Stati, nella appropriata collaborazione con le relative organizzazioni internazionali, dovrebbero incoraggiare la ricerca per assicurare l’utilizzazione ottimale delle risorse alieutiche e stimolare la ricerca necessaria per supportare le politiche nazionali relative al pesce come alimento.

12.8 Gli Stati dovrebbero condurre e monitorare la ricerca nell'ambito delle scorte alimentari umane derivanti dalle risorse acquatiche e dell’ambiente dal quale vengono prese e assicurare che non ci sia impatto negativo per la saluta dei consumatori. I risultati di tali ricerche dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili.

12.9 Gli Stati dovrebbero garantire che gli aspetti economici, sociali, di mercato ed istituzionali della pesca vengano adeguatamente studiati e che vengano prodotti dati comparabili per il successivo monitoraggio, analisi e formulazione politica.

12.10 Gli Stati dovrebbero condurre studi sulla selettività delle attrezzature da pesca, sul loro impatto ambientale sulle specie bersaglio e sul comportamento delle specie bersaglio e non-bersaglio in relazione a tali attrezzature da pesca, al fine di aiutare le decisioni di gestione e con riferimento alla minimizzazione delle catture non utilizzate, così come di salvaguardare la biodiversità dell’ecosistema e dell'habitat acquatico.

12.11 Gli Stati dovrebbero garantire che, prima dell’introduzione commerciale di nuovi tipi di attrezzature, venga condotta una valutazione scientifica del loro impatto sulla pesca e sull’ecosistema nel quale verranno usate. Gli effetti di tale introduzione di attrezzature dovrebbe essere monitorato.

12.12 Gli Stati dovrebbero studiare e documentare la conoscenza e le tecnologie tradizionali della pesca, in particolare quelle applicate alla pesca su piccola scala, al fine di valutare la loro applicazione alla conservazione, gestione e sviluppo della pesca sostenibile.

12.13 Gli Stati dovrebbero promuovere l'uso dei risultati delle ricerche come base per stabilire gli obiettivi, i punti di riferimento e i criteri di esecuzione, così come per garantire adeguati collegamenti tra ricerca applicata e gestione della pesca.

12.14 Gli Stati che conducono attività di ricerca scientifica in acque sotto la giurisdizione di un altro Stato dovrebbero garantire che i loro battelli rispettino le leggi ed i regolamenti di tale Stato e la legge internazionale.

12.15 Gli Stati dovrebbero promuovere l'adozione di linee guida uniformi relative alla ricerca alieutica condotta in mare aperto.

12.16 Gli Stati dovrebbero, laddove opportuno, supportare la creazione di meccanismi, inclusa tra l’altro, l'adozione di linee guida uniformi, per facilitare la ricerca a livello subregionale o regionale e dovrebbero incoraggiare lo scambio dei risultati di tali ricerche con le altre regioni.

12.17 Gli Stati, sia direttamente che con il supporto delle relative organizzazioni internazionali, dovrebbero sviluppare programmi di ricerca e di collaborazione tecnica per migliorare la comprensione della biologia, dell'ambiente e dello stato degli stocks acquatici transnazionali.

12.18 Gli Stati e le relative organizzazioni internazionali dovrebbero promuovere e migliorare la capacità di ricerca dei paesi in via di sviluppo, tra l’altro, per ciò che riguarda la raccolta e l’analisi dei dati , l'informazione, la scienza e la tecnologia, lo sviluppo delle risorse umane e la fornitura di strutture di ricerca, al fine di permettere loro di partecipare attivamente alla conservazione, gestione e uso sostenibile delle risorse acquatiche viventi.

12.19 Le organizzazioni internazionali competenti dovrebbero, laddove opportuno, assicurare il supporto finanziario e tecnico agli Stati che lo richiedano e quando questi siano impegnati in indagini di ricerca atte alla valutazione di stocks mai prima pescati o precedentemente pescati in maniera leggera.

12.20 Le relative organizzazioni internazionali tecniche e finanziarie dovrebbero, su richiesta, appoggiare gli Stati nei loro sforzi di ricerca, ponendo particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo ed in particolare a quelli fra loro meno sviluppati ed ai paesi in via di sviluppo delle piccole isole.